Art. 8.
(Valutazione comparativa).

      1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, e soggetto a revisione con cadenza triennale, sono dettate le disposizioni relative al procedimento di valutazione comparativa di cui all'articolo 7, e alla individuazione delle categorie dei titoli di servizio ammesse a valutazione e dei punteggi, minimi e massimi, da attribuire alle stesse. Con lo stesso decreto sono definite le modalità per garantire la tempestiva e generalizzata conoscenza, da parte dei funzionari interessati, delle determinazioni assunte dal consiglio di amministrazione ai sensi del comma 2.
      2. Ai fini della valutazione comparativa del personale, il consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18, su proposta del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, determina, con cadenza triennale, i criteri per l'attribuzione dei punteggi nelle graduatorie di merito e dei titoli di servizio in modo da garantire la massima obiettività nella valutazione, il periodo temporale di riferimento per la valutabilità degli stessi, nonché il coefficiente minimo di idoneità alla promozione che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto per tutte le categorie dei titoli. Nella determinazione dei criteri il consiglio di amministrazione si avvale della collaborazione di un esperto in tecniche di valutazione del personale, nominato dal Ministro dell'interno su proposta del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.
      3. Non sono ammessi alla valutazione i funzionari che nei tre anni precedenti hanno riportato la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica o, nella valutazione annuale di cui all'articolo 16, un punteggio inferiore a sessanta su cento.
      4. La commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 17 formula al consiglio di amministrazione di

 

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cui all'articolo 18, sulla base dei criteri determinati ai sensi del comma 2 del presente articolo, la proposta di graduatoria di merito relativa ai dirigenti ammessi alla valutazione. Il consiglio di amministrazione conferisce le promozioni o ridetermina le posizioni in ruolo, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.